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Roma, 1 settembre
2017
Circolare n. 144/2017
Oggetto: Tributi – Finanziamenti - Proroga
dell’iperammortamento – Art.14 D.L. 20.6.2017,
convertito nella Legge 3.8.2017, n.123, su G.U. n.188/2017.
La
legge di conversione del decreto sul Mezzogiorno indicata in oggetto contiene
una misura applicabile su tutto il territorio nazionale: si tratta della
proroga dell’iperammortamento istituito con la legge
di bilancio 2017 (art.1 comma 8 e segg. della legge n.232/2016).
In
particolare è stato previsto che possono essere agevolati gli acquisti di beni
in consegna fino al 31 luglio 2018 (in precedenza 31 dicembre 2017) a
condizione che entro il 31 dicembre l’ordine di acquisto sia stato accettato e
sia stato pagato un acconto non inferiore al 20 per cento.
Si
rammenta che i beni agevolabili sono i beni strumentali materiali ad alto
contenuto tecnologico espressamente elencati nella citata legge citata
n.232/16. La misura agevolativa consiste nell’incrementare del 150 per cento il
costo del bene ai fini dell’ammortamento.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.7/2017
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Codirettore |
Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n.188 del 12.8.2017
LEGGE 3
agosto 2017, n. 123
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante
disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
Testo
coordinato del DECRETO-LEGGE 20
giugno 2017, n. 91 coordinato con la legge di conversione del 3 agosto 2017, n. 123.
*** omissis ***
Capo IV
Ulteriori interventi
per il Mezzogiorno e per la coesione territoriale
*** omissis ***
Art. 14
Proroga dei termini per l'effettuazione degli
investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n.
232
1. All'articolo 1,
comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «, effettuati nel periodo
indicato al comma 8,» sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti
effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 , a condizione che entro la data del
31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del
costo di acquisizione».
2. La dotazione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 18 milioni
di euro per l'anno 2025.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente
articolo, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2019, in 72 milioni di euro
per l'anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023
e in 6 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno
2024 e a 18 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per
1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
b) quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2019,
a 66 milioni di euro per l'anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l'anno 2024 , mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
d)
quanto a 18 milioni di
euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dal comma 1 del presente articolo.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
*** omissis ***
FINE TESTO